C’è una violenza che non ha scoppi d’ira, al contrario, è muta, insidiosa, fatta di silenzi ostili alternati a motti pungenti. E’ una forma d’abuso antica, perpetrata in modo particolare tra le “sicure” mura domestiche, che lascia profonde ferite psicologiche. Con il presente contributo ho voluto fornire una panoramica generale sugli aspetti psicologici del gaslighting e, in maniera particolare, analizzare l’aspetto giuridico del fenomeno, cercando di offrire indicazioni operative alle vittime di tale condotta.
Dal punto di vista giuridico è palese che i comportamenti di gaslighting violano gli artt. 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per l’appunto a tali articoli ha fatto riferimento la sentenza emessa dalla corte d’Appello di Torino il 21.02.2000 che, per la prima volta, ha fatto riferimento al “mobbing familiare” quale elemento per addebitare una separazione tra coniugi.
Se andiamo a leggere il dispositivo della sentenza riconosciamo i comportamenti tipici del gaslighting: “I comportamenti dello S. (il marito) erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa.” e, ancora: “Il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T. (moglie) nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita.”
Ma, nelle azioni del gaslighter, si rilevano sicuramente anche i reati previsti dagli artt. 570 c.p., “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” e 572 c.p. “Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli”. La violenza morale e psicologica, seppur con angolature diverse, trova spazio in tutte e due gli articoli di legge.
Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare
[1] Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [c.c. 43, 45, 143, 144, 146], o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori [c.c. 316], [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge [c.c. 143], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
[2] Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.c. 2] o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa [540; c.c. 75, 146, 150, 151, 156].
[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa [ 120- 126; c.p.p. 336] salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
[4] Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
L’art. 570 c.p., senza andare a disquisire sulle diverse interpretazioni dottrinali, è integrato ogni qualvolta la condotta dell’agente violi l’obbligo di assistenza morale e quando tale condotta sia diretta a malversare, dilapidare i beni del coniuge o quando quest’ultimo viene privato dei mezzi di sussistenza in violazione agli obblighi di assistenza materiale, sempre che tali condotte non integrino reati più gravi.
Art. 572 - Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
[1] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia [ 540], o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[2] Se dal fatto deriva una lesione personale grave [ 583], si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima [ 583], la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
Analizzando l’art. 572 bisogna risalire alla definizione del termine maltrattamento che, generalmente, è inteso come un atto in grado di assumere un valore di disprezzo o di offesa alla dignità del coniuge, costringendolo a vere e proprie sofferenze psicofisiche. La condotta del soggetto attivo può consistere anche in atti di per sé privi di rilevanza penale, ma che per il contesto in cui vengono posti in essere e per la reiterazione nel tempo, determinano la mortificazione e la lesione dei diritti personali del familiare, in particolare del coniuge, contemplando sia maltrattamenti fisici che psicologici. E’ importante sottolineare che la norma in questione tende a valutare, nel suo complesso, la condotta realizzata nel tempo dal persecutore e così valutata nella sua complessità. E’ vero infatti che la dottrina e la giurisprudenza richiedono, per la perfezione del delitto, una pluralità di atti. Ciò si trae sia dal titolo del reato, che è posto al plurale (altrove il legislatore ha usato lo stesso termine al singolare), sia nel significato della parola che indica un comportamento prolungato nel tempo.
Naturalmente i reati di lesioni lievi o lievissime colpose, percosse, minacce e ingiurie, integrando già la fattispecie dei maltrattamenti non concorrono con il reato in questione, mentre le lesioni volontarie costituiscono autonomi titoli di reato in concorso, così come non viene assorbita la violenza sessuale ed il reato di riduzione in schiavitù. L’articolo di legge prevede la morte o le lesioni gravi o gravissime come circostanze aggravanti dei maltrattamenti qualora tali eventi ulteriori, pur essendo prevedibili dal soggetto agente, non fossero da lui voluti. Qualora, invece, il soggetto attivo li avesse voluti o, presentatasi la possibilità di verificazione, ne avesse accettato il rischio, risponderebbe di omicidio doloso o lesioni gravi o gravissime dolose in concorso con il delitto di maltrattamenti. Il reato è procedibile d’ufficio
Nel 2001 è entrata in vigore la legge 4 aprile 2001 n. 154,[4] diretta a tutelare quei soggetti che, all’interno della famiglia, subiscono violenze fisiche e morali. La legge in questione permette di operare sia a livello civile che penale.
Con l’articolo 282 bis del Codice di Procedura Penale (introdotto dall’art. 1 della Legge 154/2001) viene prevista un’importante misura cautelare: l’allontanamento del soggetto violento dalla casa familiare. Il P.M., nel corso delle indagini preliminari o del dibattimento, ove sussistano i presupposti della necessità e dell’urgenza può chiedere al giudice l’adozione della suddetta misura.
In tal caso il giudice potrà:
1) Prescrivere “all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.”;
2) “prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.”;
3) “prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.”;
4) “ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.”.
Dal punto vista civile è stata prevista la possibilità di adottare le stesse misure menzionate in sede penale, quale l’allontanamento dalla casa familiare. In particolare tale provvedimento, così come previsto dall’art. 342 bis del Codice Civile, il giudice potrà adottarlo quando: “la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o di altro convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter.”
Come citato sopra, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari potranno essere richiesti direttamente dalla parte lesa, ad esclusione dei casi in cui il reato sia procedibile d’ufficio. Molte volte le vittime di comportamenti persecutori non si adoperano per denunciare tali eventi per paura che una sanzione penale danneggi l’altra parte. Quindi va sottolineato che la promozione di un’azione civile non porta per il persecutore conseguenze penali e, in tali casi, il giudice:
1) “ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.”;
2) “può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati”;
3) “il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.”
Il soggetto perseguitato può proporre ricorso al Tribunale del proprio luogo di residenza o domicilio, anche personalmente e senza l’assistenza di un legale. Inoltre, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all’azione civile sono esenti da bolli, imposte e tasse. Naturalmente il ricorso presentato dovrà essere ben motivato, completo di eventuali allegati (precedenti querele ecc.), con la citazione di testimoni che possono riferire sui fatti. Questi saranno sentiti dal giudice, così come saranno sentiti vittima e persecutore. Quest’ultimo può anche non essere ascoltato in tutti quei casi in cui vi è l’estrema necessità ed urgenza d’adozione del provvedimento cautelare. L’ordine di protezione non può superare i sei mesi, al termine dei quali decade automaticamente. Su istanza del ricorrente l’ordine di protezione potrà essere prorogato, ma solo se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario. Anche in questo caso, al termine della proroga, l’ordine decade automaticamente.
Da porre bene in evidenza che gli ordini di protezione: “non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile”. Pertanto se gli atteggiamenti vessatori sono tenuti dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e se nel relativo procedimento si è svolta l’udienza di comparizione davanti al presidente, non possono essere pronunciati ordini di protezione, perché questi potranno essere adottati nel procedimento già in corso.
Infine, ma non meno importante, è che le norme in questione sono applicabili anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia tenuta anche da altro componente familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In questo caso l’istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta vessatoria.
Al termine di questo contributo è essenziale ricordare, a tutti coloro che si accorgono di essere oggetto del comportamento di gaslighting, che una delle strade per chiedere aiuto, forse la più immediata, è quella di rivolgersi al più vicino ufficio della Polizia di Stato. Qui dovranno esporre in maniera precisa le condotte di cui sono bersaglio, ricordando che prova essenziale dello stato di disagio, oltre a testimonianze non sempre facile da individuare (e disposte a riferire in merito), è il referto medico rilasciato dal pronto soccorso di un qualsiasi ospedale. A tal fine si precisa che anche solo lo stato d’ansia provocato da comportamenti molesti volontari (che dovranno essere ben specificati al sanitario) costituisce una notizia di reato che formerà la base per un’eventuale querela da proporre nei confronti del molestatore, entro tre mesi dal fatto costituente reato.