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Home Criminologia Speciale Stalking
Lo Stalking
stalking

Pedina, telefona, perseguita la vittima amata: chi è e cosa si può fare per capire e difendersi dal molestatore assillante.

Speciale Stalking, a cura della dr.ssa Laura Catalli e del dr. Luigi Milone



Il Gaslighting: aspetti legali

gaslightingC’è una violenza che non ha scoppi d’ira, al contrario, è muta, insidiosa, fatta di silenzi ostili alternati a motti pungenti. E’ una forma d’abuso antica, perpetrata in modo particolare tra le “sicure” mura domestiche, che lascia profonde ferite psicologiche. Con il presente contributo ho voluto fornire una panoramica generale sugli aspetti psicologici del gaslighting e, in maniera particolare, analizzare l’aspetto giuridico del fenomeno, cercando di offrire indicazioni operative alle vittime di tale condotta.

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Lo stalking: definizione e caratteristiche

DEFINIZIONE ED EPIDEMIOLOGIA
Il fenomeno dello Stalking (altrimenti detto “sindrome del molestatore assillante”), ha cominciato a destare un certo interesse, non solo nell’opinione pubblica, ma anche da parte di alcuni studiosi della psicologia e della sociologia, in seguito a certi eventi, accaduti negli anni ’80, in cui la molestia assillante venne indirizzata a dei personaggi di spicco dello Star System, personalità dello spettacolo e dello sport. Tra gli altri ricordiamo le tenniste Martina Hingis e Serena Williams inseguite in tutti i tornei internazionali dai propri persecutori, le attrici Theresa Saldana pugnalata dal suo stalker a Los Angeles nel 1982 e Rebbecca Shaffer assassinata nella sua metropoli dal suo persecutore nel 1989, episodi questi, che hanno ispirato la prima legge anti-stalking in California, in vigore dal 1992. Altre vittime sono state Sharon Stone, Jodie Foster, Nicole Kidman, Steven Spielberg ed in Italia Irene Pivetti (famoso è il suo “archivio privato di pazzi innocui e pazzi pericolosi”) e Catherine Spaak (il cui persecutore era un dirigente conosciuto ad un corso di meditazione buddista che per quattro mesi l’ha ossessionata con pedinamenti e telefonate oscene). Studi epidemiologici hanno però dimostrato che episodi di stalking avvengono con maggiore frequenza al di fuori del mondo ristretto delle celebrità e dei fatti di cronaca nera, verificandosi all’interno di quella vasta area che è la violenza domestica.
Da un punto di vista etimologico, la parola “stalking” deriva dal linguaggio tecnico - gergale della caccia e letteralmente significa “fare la posta”. Questa definizione, sebbene sia la più semplice fra le tante in seguito enunciate da diversi studiosi della materia, sembra a mio avviso la più vicina al comportamento tipico del molestatore assillante che è quello di seguire la vittima nei suoi movimenti o meglio “appostarsi” alla sua vita. Malgrado esistano disaccordi circa la definizione, concordo con Galeazzi e Curci quando affermano che si può parlare di stalking solamente nel momento in cui si osservano “una serie di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, alla ricerca di un contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni o comportamenti”. Seguendo tale definizione, la sindrome è costituita da:
1. un attore (stalker) che individua una persona nei confronti della quale sviluppa un’intensa polarizzazione ideo – affettiva.>
2. una serie ripetuta di comportamenti con carattere di sorveglianza e/o di comunicazione e/o di ricerca di contatto>
3.  la persona individuata dal molestatore (stalking victim) percepisce soggettivamente come intrusivi e sgraditi tali comportamenti, avvertendoli con un associato senso di minaccia e di paura.>Tale definizione può essere quindi ricollegata ai numerosi studi australiani di Mullen il quale distingue i comportamenti messi in atto dallo stalker in due categorie:>comunicazioni intrusive (telefonate, lettere, sms, e-mail)ed i contatti.
> Questi ultimi sono a loro volta suddivisibili in comportamenti di controllo diretto (come pedinare, spiare, sorvegliare) ed in comportamenti di confronto diretto (visita sul lavoro, minacce, violenze). n questo nostro lavoro, abbiamo tentato di raccogliere tutti i dati (descrittivi del fenomeno ed epidemiologici) tentando di delineare un quadro riassuntivo degli elementi in possesso a tutt’oggi per studiare realmente chi è e come ci si può difendere dal molestatore assillante.
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I COMPORTAMENTI DI MOLESTIA ASSILLANTE
In maniera schematica, ricordando quanto detto dell’agito del molestatore assillante, i comportamenti, sebbene si presentino con maggiore frequenza in modalità mista, possono essere così classificati:
«        lettere e fiori                           60%
«        telefonate                               78%
«        pedinamento                            75%
«        sorveglianza sotto casa              35%
«        danno alla proprietà                   35%
«        violazione di domicilio                 26%
«        visita sul luogo di lavoro             40%
«        appostamenti vari                     40%
«        minacce di violenza                   76%
«        violenza a terzi                          6%
«        violenza fisica di diversa entità    37%
«        violenza sessuale                      10%
«        tentato omicidio                         3%
«        omicidio/omicidio familiare             5%
«        omicidio/suicidio                         5%
Come si può osservare, tale classificazione non rispecchia i criteri di ordine di frequenza, quanto quelli di gravità. Tra i casi estremi la violenza a terzi, solitamente animali, deve essere concepita come vera e propria minaccia da non sottovalutare in quanto spesso sconfina con la possibilità omicidiaria. Come afferma lo stesso Galeazzi, il fenomeno dello stalking viene considerato nella sua gravità nel momento in cui questo sfocia nell’omicidio o nel suicidio, in realtà, le conseguenze sulla vittima sono numerose e non coincidono necessariamente con la morte di quest’ultima. Tra queste, quelle più frequenti sono i disturbi d’ansia e i disturbi del sonno, ma non è raro trovare anche un disturbo post - traumatico da stress.
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IL PROFILO PSICOLOGICO DELLO STALKER
La maggioranza dei comportamenti assillanti vengono messi in atto da partner o ex-partner di sesso maschile (in Italia il 70% degli stalkers è uomo), con un’età compresa tra i 18 ed i 25 anni (il 55% dei casi) quando la causa è di abbandono o di amore respinto o superiore ai 55 anni quando ci si trova di fronte ad una separazione o ad un divorzio.
Sebbene sia possibile un certo uso ed abuso di sostanze e/o di alcool, questa non risulta essere una caratteristica essenziale del quadro descrittivo del molestatore in questione.
Le cause possono essere diverse, ma spesso si traducono in casi di abbandono o di amore respinto (le vittime più giovani) o per separazione e divorzio.
Si sente , purtroppo spesso sentire di tragedie che si sono consumate tra coppie in crisi o già divise, un caso può essere quello successo a Torino, dove un giovane di 28 anni, Antonio Rizzo, è stato arrestato per l’omicidio della sua ragazza, Nadia Meneghini, dopo l’interrogatorio il giovane ha confessato di aver strangolato la giovane ragazza e dopo di averla soffocata con un cuscino. Il movente sembra essere dato dal fatto che lei volesse lasciarlo e che lui non accettasse questa separazione, dopo che dalla Sicilia si era trasferito a Torino per starle vicino, “l’ho fatto in un momento di rabbia insopportabile, non volevo ucciderla è stato un raptus” ha dichiarato.
L’età dei soggetti fa intendere, da un punto di vista psicologico, una personalità debole o non ancora ben formata e che, per la paura di essere abbandonati, magari come ripetizione di esperienze infantili precoci di separazioni avvenute, si lega ossessivamente a qualcuno. Lo stalker quindi, come afferma il Professor Curci, sviluppa disturbi relazionali legati ad eventi traumatici e che manifestano un gran bisogno di affetto.
Si sottolinea quindi la possibile esistenza e persistenza nello stalker di un modello di attaccamento insicuro (ansioso - ambivalente, evitante o disorganizzato, come affermano gli studiosi dell'attaccamento) per cui il soggetto non può fare a meno dell''altra persona, la quale diventa funzionale per la propria esistenza.
La presenza di un quadro psicopatologico ripsecchia una piccola percentuale della popolazione "stalkizzante", circa cioè il 10%; da questo si può intendere come un possibile etichettamento del molestatore assillante come malato sia del tutto erroneo e fuorviante rispetto alla complessa tematica trattata in questa sede.
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IL PROFILO PSICOLOGICO DELLA VITTIMA
Secondo il Centro antipedinamento di Roma, solamente nella Capitale si denuncia che il 21% della popolazione è vittima, almeno una volta nella vita, di stalking.
Questi dati, già di per sè allarmanti, ci danno ovviamente un quadro generale della situazione; è importante infatti considerare il così detto "numero oscuro", ossia di tutti i casi in cui la molestia assillante non è stata segnalata alle autorità o denunciata.
Secondo uno studio americano, il 12% della popolazione femminile viene perseguitata da parte di un molestatore assillante.
In Italia, l’86% delle vittime è donna ed ha un’età compresa più frequentemente tra i 18 ed i 24 anni (20%), tra i 35 ed i 44 (6,8%) o dai 55 anni in poi (1,2%).
Uno studio delle molestie assillanti che si limiti ad un’analisi delle caratteristiche degli aggressori rischia in partenza di non cogliere la complessità insita nell’insieme di comportamenti e comunicazioni che definiscono lo stalking, fermandosi solo al primo punto del modello sindromico presentato.
Il rapporto che si viene a creare tra molestatore e la sua vittima è stato finora poco esplorato nelle dinamiche relazionali, anche perché le ricerche si sono concentrate sul molestatore e meno di frequente sulla vittima, raramente sulla coppia molestato-molestatore.
Un’indagine australiana ha osservato, tramite un sondaggio a 6300 donne, che è più probabile che la molestia sia commessa da un uomo e risulta inoltre che il 2,6% delle vittime sposate o legate stabilmente, riferisce non solo che il reo risulta essere il coniuge o l’ex- partner, ma anche di aver subito violenza da questi. La violenza fisica, spesso di natura sessuale, è quindi un tratto distintivo della vita della vittima.
Un elemento a dir poco interessante è la categoria vittimologica più a rischio che risulta essere quella denominata “help profession” ossia di tutti quegli operatori che si mettono in campo essenzialmente per aiutare il prossimo, fra cui: assistenti sociali, medici, infermieri e…psicologi. In questo senso, uno studio di Galeazzi e Curci evidenzia come, di 108 psichiatri, psicologi e specializzandi, il 20% avesse subito almeno una campagna di stalking perdurante da più di un mese e con più di 10 episodi singoli di intrusione. Un esempio dell’alto rischio di queste professioni è il caso di “Monica , un medico di quasi 40 anni, il suo assassino lo ha conosciuto in ospedale. E probabilmente la sua memoria lo aveva catalogato come uno qualunque dei suoi tanti pazienti. Solo che per lui, evidentemente, quell’incontro fortuito deve aver avuto un sapore del tutto diverso. Per una non casuale coincidenza di eventi esattamente il giorno dopo aver dimesso il suo morboso paziente Monica ha iniziato a ricevere un numero sempre crescente di telefonate anonime da parte di un ammiratore che alla fine si è rilevato il suo killer. Deluso da continui dinieghi le è piombato davanti alla soglia di casa, l’ha aggredita e finita con una coltellata alla gola” (dal settimanale "D Donna").
Il fenomeno dello Stalking (altrimenti detto “sindrome del molestatore assillante”), ha cominciato a destare un certo interesse, non solo nell’opinione pubblica, ma anche da parte di alcuni studiosi della psicologia e della sociologia, in seguito a certi eventi, accaduti negli anni ’80, in cui la molestia assillante venne indirizzata a dei personaggi di spicco dello Star System, personalità dello spettacolo e dello sport.
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I comportamenti di molestia assillante

Quali sono i comportamenti di stalking maggiormente diffusi?

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Il Gaslighting: aspetti psicologici

gaslightingC’è una violenza che non ha scoppi d’ira, al contrario, è muta, insidiosa, fatta di silenzi ostili alternati a motti pungenti. E’ una forma d’abuso antica, perpetrata in modo particolare tra le “sicure” mura domestiche, che lascia profonde ferite psicologiche. Con il presente contributo ho voluto fornire una panoramica generale sugli aspetti psicologici del gaslighting e, in maniera particolare, analizzare l’aspetto giuridico del fenomeno, cercando di offrire indicazioni operative alle vittime di tale condotta.

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Il profilo psicologico dello stalker

La maggioranza dei comportamenti assillanti vengono messi in atto da partner o ex-partner di sesso maschile (in Italia il 70% degli stalkers è uomo), con un’età compresa tra i 18 ed i 25 anni (il 55% dei casi) quando la causa è di abbandono o di amore respinto o superiore ai 55 anni quando ci si trova di fronte ad una separazione o ad un divorzio.
Sebbene sia possibile un certo uso ed abuso di sostanze e/o di alcool, questa non risulta essere una caratteristica essenziale del quadro descrittivo del molestatore in questione.
Le cause possono essere diverse, ma spesso si traducono in casi di abbandono o di amore respinto (le vittime più giovani) o per separazione e divorzio.
Si sente , purtroppo spesso sentire di tragedie che si sono consumate tra coppie in crisi o già divise, un caso può essere quello successo a Torino, dove un giovane di 28 anni, Antonio Rizzo, è stato arrestato per l’omicidio della sua ragazza, Nadia Meneghini, dopo l’interrogatorio il giovane ha confessato di aver strangolato la giovane ragazza e dopo di averla soffocata con un cuscino. Il movente sembra essere dato dal fatto che lei volesse lasciarlo e che lui non accettasse questa separazione, dopo che dalla Sicilia si era trasferito a Torino per starle vicino, “l’ho fatto in un momento di rabbia insopportabile, non volevo ucciderla è stato un raptus” ha dichiarato.
L’età dei soggetti fa intendere, da un punto di vista psicologico, una personalità debole o non ancora ben formata e che, per la paura di essere abbandonati, magari come ripetizione di esperienze infantili precoci di separazioni avvenute, si lega ossessivamente a qualcuno. Lo stalker quindi, come afferma il Professor Curci, sviluppa disturbi relazionali legati ad eventi traumatici e che manifestano un gran bisogno di affetto.
Si sottolinea quindi la possibile esistenza e persistenza nello stalker di un modello di attaccamento insicuro (ansioso - ambivalente, evitante o disorganizzato, come affermano gli studiosi dell'attaccamento) per cui il soggetto non può fare a meno dell''altra persona, la quale diventa funzionale per la propria esistenza.
La presenza di un quadro psicopatologico ripsecchia una piccola percentuale della popolazione "stalkizzante", circa cioè il 10%; da questo si può intendere come un possibile etichettamento del molestatore assillante come malato sia del tutto erroneo e fuorviante rispetto alla complessa tematica trattata in questa sede.
L'articolo descrive le principali caratteristiche ed il profilo psicologico dello stalker
 
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Il profilo psicologico della vittima

Secondo il Centro antipedinamento di Roma, solamente nella Capitale si denuncia che il 21% della popolazione è vittima, almeno una volta nella vita, di stalking.
Questi dati, già di per sè allarmanti, ci danno ovviamente un quadro generale della situazione; è importante infatti considerare il così detto "numero oscuro", ossia di tutti i casi in cui la molestia assillante non è stata segnalata alle autorità o denunciata.
Secondo uno studio americano, il 12% della popolazione femminile viene perseguitata da parte di un molestatore assillante.
In Italia, l’86% delle vittime è donna ed ha un’età compresa più frequentemente tra i 18 ed i 24 anni (20%), tra i 35 ed i 44 (6,8%) o dai 55 anni in poi (1,2%).
Uno studio delle molestie assillanti che si limiti ad un’analisi delle caratteristiche degli aggressori rischia in partenza di non cogliere la complessità insita nell’insieme di comportamenti e comunicazioni che definiscono lo stalking, fermandosi solo al primo punto del modello sindromico presentato.
Il rapporto che si viene a creare tra molestatore e la sua vittima è stato finora poco esplorato nelle dinamiche relazionali, anche perché le ricerche si sono concentrate sul molestatore e meno di frequente sulla vittima, raramente sulla coppia molestato-molestatore.
Un’indagine australiana ha osservato, tramite un sondaggio a 6300 donne, che è più probabile che la molestia sia commessa da un uomo e risulta inoltre che il 2,6% delle vittime sposate o legate stabilmente, riferisce non solo che il reo risulta essere il coniuge o l’ex- partner, ma anche di aver subito violenza da questi. La violenza fisica, spesso di natura sessuale, è quindi un tratto distintivo della vita della vittima.
Un elemento a dir poco interessante è la categoria vittimologica più a rischio che risulta essere quella denominata “help profession” ossia di tutti quegli operatori che si mettono in campo essenzialmente per aiutare il prossimo, fra cui: assistenti sociali, medici, infermieri e…psicologi. In questo senso, uno studio di Galeazzi e Curci evidenzia come, di 108 psichiatri, psicologi e specializzandi, il 20% avesse subito almeno una campagna di stalking perdurante da più di un mese e con più di 10 episodi singoli di intrusione. Un esempio dell’alto rischio di queste professioni è il caso di “Monica , un medico di quasi 40 anni, il suo assassino lo ha conosciuto in ospedale. E probabilmente la sua memoria lo aveva catalogato come uno qualunque dei suoi tanti pazienti. Solo che per lui, evidentemente, quell’incontro fortuito deve aver avuto un sapore del tutto diverso. Per una non casuale coincidenza di eventi esattamente il giorno dopo aver dimesso il suo morboso paziente Monica ha iniziato a ricevere un numero sempre crescente di telefonate anonime da parte di un ammiratore che alla fine si è rilevato il suo killer. Deluso da continui dinieghi le è piombato davanti alla soglia di casa, l’ha aggredita e finita con una coltellata alla gola” (dal settimanale "D Donna").
Secondo il Centro antipedinamento di Roma, solamente nella Capitale si denuncia che il 21% della popolazione è vittima, almeno una volta nella vita, di stalking.
Questi dati, già di per sè allarmanti, ci danno ovviamente un quadro generale della situazione; è importante infatti considerare il così detto "numero oscuro", ossia di tutti i casi in cui la molestia assillante non è stata segnalata alle autorità o denunciata.
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Prevenzione dello Stalking

Galeazzi afferma che, nel caso in cui la molestia avvenga all’interno del rapporto duale di coppia, una prima prevenzione può essere fatta osservando il partner nella fase di “amante perfetto”, i cui atteggiamenti ossessivi sono dominanti e possono di conseguenza indurre qualche sospetto: egli sta passando infatti, da una gelosia senza ragione a un bisogno eccessivo di controllo.
Da un punto di vista della persona che vive questo disagio individuale e/o di coppia, un percorso consigliato può essere quello di richiedere una consulenza psicologica, un percorso quindi che assume carattere di prevenzione contro lo sviluppo potenziale di un comportamento assillante.
Da un punto di vista collettivo, ancora pochi studi trattano del fenomeno dello stalking. Si crea quindi la necessita di ulteriori indagini e ricerche su tale tematica ed allo stesso tempo offerte di aiuto vere e proprie da servizi realizzati appositamente.
Esistono dei segnali dello Stalking? Come posso prevenire il fenomeno?
 
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Riferimenti legislativi prima della legge antistalking

Nel nostro paese è anche possibile che possano essere stati fattori culturali e sociali a far sì che il fenomeno dello stalking, sia meno prevalente, ma una migliore attenzione e permetterà in futuro una consapevolezza maggiore del problema. Sicuramente dal punto di vista legislativo non ci troviamo in una posizione avanzata rispetto alla considerazione del problema. Gli stati Uniti, il Regno Unito e il Canada, hanno cercato, nel corso degli anni, di sviluppare una legislazione, sul problema del molestatore assillante, vediamo qui brevemente come
La giurisprudenza Americana, è stata la prima ad affrontare specificatamente il problema della definizione dello stalking. Nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti ha deliberato che la massima autorità giudiziaria della federazione, l’Attorney General, attraverso il National Istitute of Giustice, conducesse ricerche sul fenomeno e sviluppasse un modello legislativo anti-stalking costituzionale e applicabile nelle singole legislazioni degli stati membri. Entro la fine del 1994 tutti gli Stati hanno approvato la legge anti-stalking.
La maggior parte di esse definiscono lo stalking come “L’intenzionale malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un’altra persona”. Alcuni stati chiedono che insieme alla molestia esista una “minaccia credibile” e che sia verosimile che il persecutore possa attuare la minaccia, per essere perseguito.
Alcuni stati, in mancanza della minaccia esplicita prevedono pene meno gravi trattandolo come semplice molestia.
In Canada è considerato delitto di molestia criminale “...molestare intenzionalmente o imprudentemente un’altra persona in ciascuno di questi modi: 1) seguendo o comunicando con quella persona e conoscenti anche indirettamente; 2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede o si trova; 3) mettendo in atto condotta minacciosa di qualsiasi tipo diretta a quella persona ed ai suoi familiari, tale da far temere per la sua sicurezza”
Nel Regno Unito nel 1997 è stato adottato il “Protection from Harassment Act”, per affrontare in modo più mirato, della legislazione precedente, i comportamenti di molestia. L’atto prevede che “una persona non deve attuare una condotta che sa  o che dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un’altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni, penserebbe che la condotta dell’imputato corrisponde a molestia, ciò significa che il crimine è stato commesso. Occorre peraltro dimostrare che l’imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere ,che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima”, è inoltre necessario che gli atti di violenza siano ripetuti almeno due volte.
In Italia le condotte degli stalker sono considerate penalmente rilevanti, quando integrano la fattispecie prevista dall’art. 660 c.p., sul reato sessuale. In armonia con la cultura penalistica italiana, la molestia assillante non si ascrive all'interno di questo reato, ma si manifesta al massimo come semplice contravvenzione fino a comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è la violenza fisica).
Nelle legislazioni esaminate quindi non esiste accordo minimi circa la necessità della presenza di minacce esplicite da parte del molestatore per definire il reato. Prevale la tendenza al assumere come decisivo il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, con le ovvie difficoltà relative a discriminare i casi più lievi, da quelli che possono sconfinare con tentativi di corteggiamento, magari goffi e da parte di persone con scarse abilità sociali.
L'ispettore Maranò, in data 2/05/2007 ha segnalato che... "Oggi la nota positiva  che vi posso riferire consiste  nel fatto che  è stato predisposto uno  schema di disegno di legge  nel quale  tra le nuove fattispecie delittuose compare anche  l'art. 612 bis (Atti persecutori):'Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo da turbare  le sue normali condizioni di vita ovvero in modo da porlo in stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, od anche in modo da determinare  un giustificato timore  per la sicurezza personale  propria  o di persona a sè legata  da stabile legame affettivo, e punito a querela della persona offesa  con la reclusione fono a quattro anni ...' tali limiti edittali elevati comporterebbero l'adozione di misure cautelari prima impensabili".
Nel nostro paese è anche possibile che possano essere stati fattori culturali e sociali a far sì che il fenomeno dello stalking, sia meno prevalente, ma una migliore attenzione e permetterà in futuro una consapevolezza maggiore del problema. Sicuramente dal punto di vista legislativo non ci troviamo in una posizione avanzata rispetto alla considerazione del problema.
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Strategie per difendersi dallo stalking

 

Picozzi e Zappalà individuano 5 possibili strategie difensive:

fuga/evitamento: nel caso dell’aggressione è la miglior risposta, ma la sua probabilità di successo si riduce dipendentemente dall’età e dalla prestanza fisica dell’aggressore e della vittima; spesso avviene in un luogo isolato, senza via di scampo, a volte di fronte a più aggressori.
risposta verbale non confrontativa: la vittima si trova di fronte al molestatore e, con l’intento di dissuaderlo, cerca di suscitare empatia (“ti ascolto” o “ti capisco”), essendo sincera (“ho paura”) o negoziando, al fine di prendere tempo ed escogitare una strategia migliore. Spesso però lo stalker, troppo eccitato, non si interessa di queste frasi.
resistenza fisica non confrontativa: resistenze simulate (svenimenti, epilessia, mutismo) o del tutto involontarie e spontanee (pianto o in casi gravi perdita del controllo sfinterico). Queste tecniche possono offrire un’opportunità alla vittima.
risposta oppositiva verbale: si urla per attirare l’attenzione o ci si sfoga per la rabbia. Lo scopo è comunque lanciare nello stalker il messaggio di non essere disposti a sottomettersi.
resistenza oppositiva fisica: si colloca lungo un continuum che va da risposte moderate (divincolarsi) a risposte violente (colpi volontari su collo e genitali). In questo caso  bisogna che la vittima si aspetti una reazione a questa ancora più aggressiva.
sottomissione: spesso risultato della paura o della convinzione che così ci si possa salvare. E in generale lo è, soprattutto nella riduzione dei danni fisici.
Oltre alle reazioni immediate appena descritte, ci possono essere delle reazioni a lungo termine, tra cui quelle più frequenti risultano essere: il cambiamento dello stile di vita, (cambiando lavoro, abitazione, città, stato), la protezione di se stessi (cambiando numero di telefono, usando il cognome da nubile sul lavoro, seguendo corsi di autodifesa o acquistando un arma) e della propria casa (istallando apparecchi tecnologici o sistemi di allarme nei casi più gravi, mentre in quelli blandi cambiando la serratura della porta).
Una buona strategia sembra essere quella comunque di indurre lo stalker a  parlare di sé, facendo leva sul suo narcisismo; in tal modo la vittima, fino a quel momento oggettivizzata, si riappropria di una sua esistenza come persona.
Sembra inoltre che sia importante tenere un diario e registrare le telefonate in modo tale da avere dei dati tangibili da portare alle forze dell’ordine nel momento in cui si intende denunciare il persecutore. E' infatti vero che senza la presenza di comprovata molestia, le autorità non possono fare molto. (vedi riferimenti legislativi).
La strategia che sembra essere per il momento migliore rimane comunque l'indifferenza, sebbene lo stress sia tanto, così come il disagio ed il comprovato malessere. Lo stalker infatti si "alimenta" dei comportamenti di paura della vittima, ma anche di quelli reattivi, relativi alla rabbia che la persona porta dentro per la situazione che sta sopportando.
L'ispettore Maranò, in data 31/05/2007 ha segnalato che... "presso il Tribunale Ordinario di Milano, esiste un Pool di Magistrati e di operatori di Polizia Giudiziaria specializzati a cui le vittime possono trovare un solido appoggio, ovviamente  deposidando direttamente c/o gli Uffici ricettivi la denuncia del caso".
Quali sono le strategie maggiormente utilizzate dalla vittima di stalking per difendere se stessa e la propria vita?
 
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Come utilizzare gli strumenti legali oltre la legge antistalking

2) Esporre all'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato della ricezione della denuncia, in maniera chiara ed articolata,  la successione degli eventi ricordando che:
a) Se vi è stata aggressione fisica (ma anche solo verbale) che ha determinato lesioni e/o stato d'ansia, prima dell'esposizione della denuncia è necessario rivolgersi presso il pronto soccorso dell'ospedale più vicino, narrando i fatti accaduti. Facendo ciò il medico di turno sarà obbligato a stilare un referto medico il quale, oltre a costituire una vera e propria ricezione di notizia di reato, sarà la prova della veridicità dei fatti narrati nell'esposizione della querela.
b) Se vi sono state molestie telefoniche (anche telefonate mute) ricordarsi, qualche giorno prima della denuncia, di annotare possibilmente il giorno e l'ora in cui queste sono pervenute. Anche se ciò è molto fastidioso è necessario attivare il tasto di risposta e tenere in linea l'altra persona per qualche secondo (naturalmente senza instaurare una conversazione), dimodoché il sistema di registrazione dei tabulati telefonici entri in funzione e vi sia la certezza della registrazione della telefonata. Ciò è molto importante perché comunicando con esatezza all'ufficiale di polizia giudiziaria il momento in cui sono pervenute le telefonate si faciliterà l'indagine e i tabulati telefonici costituiranno la prova delle molestie subite. Ma non solo, la molestia telefonica (art. 660 c.p.), anche se ritenuta un "reato bagattellare", a volte è l'unico reato che riesce ad incardinare tutto il processo presso il tribunale ordinario e non presso l'ufficio del giudice di pace. Infatti è raro che comportamenti di stalking sfocino in aggressioni fisiche o altre condotte così gravi da permettere di incardinare il processo presso il tribunale ordinario.
c) Riportare in denuncia, con precisione ed in modo particolareggiato,  tutte le frasi offensive o minacciose ricevute, ricordando che le minacce di morte, specie se profferte impugnando armi (da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona -es.:un coltello da cucina non è classificato giuridicamente quale arma-) o oggetti atti ad offendere per i quali è vietato in maniera assoluta il porto se non per giustificato motivo (es.: un'accetta, a meno che non si provi il suo naturale ed imminente utilizzo; un coltello da cucina, a meno che non si stia tranciando un pollo), costituiscono minaccia grave ed incardinano il processo presso il tribunale ordinario. Per quanto riguarda le frasi offensive ricordarsi di citare i testimoni che hanno assistito all'evento (ciò è di particolare importanza ai fini della raccolta della prova).
d) Ricordarsi che obbligare qualcuno a fare qualche cosa che non vuole fare (esempio obbligarlo a fermarsi mentre in auto sta percorrendo una pubblica via e altre situazioni simili) integrano il reato, grave, di violenza privata. In situazioni del genere, se possibile, è bene richiedere sul posto l'intervento di una volante (113) che procederà a cristallizzare l'evento e comunque è sempre necessario citare i testimoni presenti ai fatti.
3) Riguardo ai comportamenti da tenere per difendersi dallo stalking, è necessario attenersi scrupolosamente a quelli elencati nel sito.
Dr. Giancarlo Salvadori, V. Sovrintendente della Polizia di Stato
(Settembre 2007)
Suggerimenti pratici per le vittime di molestie assillanti
 
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L'ammonimento del questore: come richiederlo

La Legge 23 aprile 2009 n. 38, prevede, nel caso in cui non sia stata già sporta querela e non siano stati perpetrati reati procedibili d’ufficio, la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta.
E’ questa a mio parere un’innovazione fondamentale, che fornisce agli operatori di polizia uno strumento efficace per incidere sul fenomeno dello stalking, in particolare per tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato procedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima portandola all’esasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera di sé stessa.
Con la ricezione di tale istanza, che deve essere compilata in maniera accurata e documentata per dimostrarne la fondatezza, il Questore procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, valutando nei suoi confronti l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni. Dell’ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata al richiedente ed una all’ammonito.
Se il soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, continuando nella condotta di stalking, la procedibilità del reato di “atti persecutori” diventa d’ufficio e la pena prevista è aumentata.
Per cercare di applicare rapidamente la presente normativa ho ritenuto opportuno creare un modello di richiesta di ammonimento, dando alcune linee guida.
Naturalmente ognuno potrà modificare il modello adattandolo alle proprie esigenze e alle indicazioni che saranno date dai diversi uffici di polizia. Per questo sarò grato a tutti coloro che mi vorranno dare consigli in merito, comunicando con una e-mail inviata al sito tutte le difficoltà incontrate nelle diverse situazioni e i pareri ritenuti opportuni.
Successivamente, tenendo soprattutto conto dei vostri contributi, rivedrò le linee guida, adattandole alle esigenze richieste dai vari uffici di polizia, cercando così di mettere a punto uno strumento che, come penso, sia utilissimo per incidere sul fenomeno dello stalking.
La Legge 23 aprile 2009 n. 38, prevede, nel caso in cui non sia stata già sporta querela e non siano stati perpetrati reati procedibili d’ufficio, la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta.
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Centri Antiviolenza

ANCONA
CASA DELLE DONNE - TELEFONO ROSA
Federazione Casa delle Donne c/o Donne e Giustizia
Via Cialdini, 23 - 60122 ANCONA Tel. 071/204680
AOSTA
CENTRO DONNE CONTRO LA VIOLENZA
Federazione Casa delle Donne c/o Consulta Regionale Femminile della Valle d'Aosta
Viale dei Partigiani, 52 - 11100 AOSTA Tel. 0165/238750 - Fax 0165/42242
AREZZO
ASSOCIAZIONE CONTRO LA VIOLENZA E IL MALRATTAMENTO SULLE DONNE
Piazza Santa Maria in Gradi, 4 - 52100 AREZZO Tel. 0575/355053
BARI
CENTRO ANTI VIOLENZA
Associazione Aracne
Via Lombardi, 12 - 70100 BARI Tel. 080/5218389
BELLUNO
ASSOCIAZIONE BELLUNO DONNA
Tel. 0437/987577
BERGAMO
AED FEMMINISMO (associazione Educazione Demografia)
Passaggio Canonici Lateranensi, 22 - 24121 BERGAMO (Parcheggio: Via Camozzi, 95 - scala D)
Tel. 035/244337 - Fax 035/235660
BERGAMO
COMITATO PROVINCIALE CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE
C/o Consultorio AIED (Ass. Italiana Educazione Demografica)
Via Angelo Mai, 18/c - 24100 BERGAMO Tel. 035/232600 - Fax 035/213230
BOLOGNA
CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA
Associazione gruppo di lavoro e di ricerca sulla violenza alle donne
Via dell'Oro, 3 - 40124 Bologna Tel. 051-333173Fax 051-3399498
BOLOGNA
GRUPPO GIUSTIZIA UDI
Via Castiglione, 26 - 40124 BOLOGNA Tel. 051/232313 - 236849
BOLOGNA
S.O.S. DONNA
Via XXI Aprile, 3 - 40134 BOLOGNA Tel. 051/43435
BOLZANO
CASA ALLOGGI PROTETTI/VEREIN HAUS
39100 BOLZANO - Casella Postale 103
BOLZANO
ASSOCIAZIONE GEA
Centro d'Ascolto Antiviolenza
via del Ronco 17
39100 Bolzano - Tel. 0471/513399 Fax. 0471/513398
Linea d'emergenza attiva 24 ore su 24 Numero verde: 800 27 64 33
BRESCIA
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE
Via S. Faustino 38 - 25122 BRESCIA Tel. 030/2400636
BRINDISI
IO DONNA
c/o Centro Documentazione Donna
Via Cappuccini, 8 - 72100 BRINDISI Tel. e Fax 0831/522034
CAGLIARI
ADVOCATE
c/o Arcidonna La Luna Nera
Via Barcellona, 80 - 09128 CAGLIARI Tel. 070/652675
CASERTA
TELEFONO ROSA
Associazione Spazio Donna c/o USL 15
Via Roma, 169 - 81100 CASERTA Tel. 0823/354126
CATANIA
CENTRO ANTIVIOLENZA THAMAIA
Via G. Macherione, 14 - 95125 CATANIA Tel. 095/7223990
CESENA
TELEFONO DONNA
c/o Centro donna
Piazza del Popolo, 9 - 47023 CESENA (FO) Tel. 0547/356462 - Fax 0547/356329
CHIETI
TELEFONO ROSA
Associazione Il filo di Arianna
Via Cesare De Lollis, 23 - 66100 CHIETI Tel. 0871/347999
COMO
TELEFONO DONNA
Via Zezio, 60 - 22100 COMO Tel. 031/304585 - Fax 031/09374
COSENZA
TELEFONO FOSA
Centro contro la violenza delle donne "Roberta Lanzino"
Via Caloprese, 56 - 87100 COSENZA Centro tel. 0984/3631 - Telefono Rosa 0984/36211
CREMA
COMITATO DONNE CONTRO LA VIOLENZA
C/o Camera del lavoro
Via Carlo Urbino, 9 - 26013 CREMA
CREMOMA
A.I.D.A. - Associazione Incontro Donne Antiviolenza Onlus
Via Beltrami 13 - 26100 Cremona - Tel 0372/30113 - Fax 0372/566288 - cell. 338/9604533
CUNEO
TELEFONO DONNA c/o ARCI
Via Carlo Emanuele, 34 - 12100 CUNEO Tel. 0171/631515
EMPOLI
CENTRO AIUTO DONNA - LILITH
c/o Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli
Via XX Settembre, 17 - 50053 - Empoli (Firenze) Tel. 0571/725156
FAENZA
SOS DONNA
c/o Centro tutela diritti
Via Bubani, 7 - 48018 FAENZA (RA Tel. 0546/664386 - Fax 0546/27182
FERRARA
CENTRO DONNA GIUSTIZIA
C/o UDI
Via Terranova, 12/B - 44100 FERRARA Tel. e Fax. 0532/247440
FIRENZE
CENTRO DONNE CONTRO LA VIOLENZA "KATIA FRANCI"
Associazione Artemisia
Via del Mezzetta, 1 - 50135 FIRENZE Tel. 055/602311 - (abuso minori) 055/603234
FORLI'
CENTRO DONNA
Via Tina Gori, 58 - 47100 FORLI' Tel. 0543/712660 - Fax. 0543/712670 - email:
GENOVA
CENTRO ACCOGLIENZA DONNE MALTRATTATE
C/o UDI
Via Cairoli, 14/7 - 16125 GENOVA Tel. 010/2461715 - Fax 010/2461716
GROSSETO
CENTRO PARI OPPORTUNITA' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO
Via Oberdan, 14 - 58100 GROSSETO Tel. 0564/20027 - Fax 0564/2118
LAMEZIA TERME
TERME CENTRO LILITH
Via Garibaldi, 83 - 88046 LAMEZIA TERME (CZ) Tel. 0968/201713
LATINA
TELEFONO DONNA
C/o Centro donna Lilith
Via D'Azeglio, 19 - 04100 LATINA Tel. 0773/664165 - Fax 0773/48035
LA SPEZIA
TELEFONO DONNA
Associazione Codice Donna c/o UDI
Via Corridoni, 5 - 19100 LA SPEZIA Tel. 0187/703338
L'AQUILA
BIBLIOTECA DELLE DONNE MELUSINE  C/o AIED
Via dell'Annunziata, 7 - 67100 L'AQUILA Tel. 0187/703338
LECCO
TELEFONO DONNA c/o UDI
Via Parini, 6 - 20053 LECCO Tel. 0341/363484
LIVORNO
CENTRO DONNA
Servizio del Comune di Livorno
Via Largo Strozzi - 57100 LIVORNO Tel. 0586/890053
LIVORNO
CENTRO TUTELA CARDIACA PER DONNE E MINORI
Via Pieroni, 27 - 57100 LIVORNO Tel. 0586/887009
MANTOVA
TELEFONO ROSA
Via Dario Tassoni, 14 - 46100 MANTOVA Tel. 0376/225656
MERANO
PER LE DONNE, CONTRO LA VIOLENZA FUR FRAUEN, GEGEN GEWALT
Corso Liberta', 184 - 39012 MERANO (BZ) Tel. 0473/222335 - Fax 0473/222140
MESSINA
CEDAV ONLUS  - CENTRO DONNA ANTIVIOLENZA
Via Campo delle Vettovaglie, 98122 MESSINA
telefono : 09715426- 800225858 - Fax 090 670931
MILANO
CASA DI ACCOGLIENZA DELLA DONNE MALTRATTATE
Via Piacenza, 14 - 20135 MILANO Tel. 02/55015519 - Fax 02/55019609
MODENA
CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
C/o Casa delle donne
Via del Gambero, 77 - 41100 MODENA Tel. 059/361050 - Fax 059/361369
MODENA
GRUPPO GIUSTIZIA
Via del Gambero, 77 - 41100 MODENA Tel. 059/366012 - Fax 059/374710
MONZA
CENTRO AIUTO ALLE DONNE MALTRATTATE - CADOM
Via Mentana, 43 - 20052 MONZA (MI) Tel. 039/2840006 - Fax 039/2844515
NAPOLI
SPORTELLO ROSA
Piazza Garibaldi 101 presso la sede Filcams - Cgil, Napoli Tel. 081/2449827
NAPOLI
ONDA ROSA
Associazione di volontarie
Via Carducci, 29 - 80100 NAPOLI Tel. 081/426368
PADOVA
CENTRO VENETO PROGETTO DONNA
Via Tripoli, 3 - 35100 PADOVA Tel. 049/8721277
PALERMO
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA'
C/o UDI
Via XX Settembre, 57 - 90141 PALERMO Tel. 091/327973
PARMA
ASSOCIAZIONE CENTROANTIVIOLENZA
Via del Farnese, 23 - 43100 PARMA Tel. 0521/238885 - Fax 0521/23894
PAVIA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DONNE CONTRO LA VIOLENZA
Porta Pertusi, 6/A - 27100 PAVIA Tel. 0382/32136
PERUGIA
TELEFONO DONNA
Centro per le Pari Opportunità della Regione dell'Umbria
Palazzo Maltauro, Via Fontivegge 51, 06124 Perugia
Numero verde: 800861126
PESCARA
TELEFONO ROSA
Via Modesto della Porta, 24 - 65124 PESCARA Tel. 085/64535 - Fax 085/691345
PISA
TELEFONO DONNA
Associazione Casa della donna
Via Galli Tassi, 8 - 56100 PISA Tel. e Fax 050/561628
POTENZA
TELEFONO DONNA
C/o AVIS Associazione telefono donna
Via Volontari del sangue, 1 - 85100 POTENZA Tel. 0971/441114
RAVENNA
LINEA ROSA
Via Garatoni, 12 - 48100 RAVENNA Tel. e Fax 0544/216316
RIVA DEL GARDA
ASSOCIAZIONE CULTURALE TELEFONO DONNA
Viale 1° Maggio, 1 - 33066 RIVA DEL GARDA (TN) Tel. 0464/556000
ROMA
CENTRO DONNA L.I.S.A.
Via Rosina Anselmi 41/42 - Tel. 06/87141661 - 5811473 - Fax 06/87230457
ROMA
CENTRO ANTIVIOLENZA
Associazione Differenza Donna
Viale di Villa Pamphili, 86/B - 00100 ROMA Centro: Tel. 06/5810926 - 5811473 - Fax 06/5811473  ROMA
TELEFONO ROSA
Via Tor di Nona, 43 - 00100 ROMA Tel. 06/6832690 - 6832820
Viale Mazzini, 73 - 00195 ROMA Tel. 06/37518261 06/37518262 fax 06/37518289 e mail
SALERNO
LINEA ROSA
Associazione Spazio Donna
P.zza Veneto, 2 - 84100 SALERNO Tel. 089/254242
SAVONA
TELEFONO DONNA
(Consulta della Provincia)
Via Sormano, 12 - SAVONA Tel. 019/870065
SIRACUSA
ASSOCIAZIONE E CENTRO ANTIVIOLENZA "LE NEREIDI"
Vedi la scheda
TORINO
TELEFONO ROSA DI TORINO
Via Assietta 13/A - 10128 Torino Tel. 011/530666 - 011/5628314 - Fax 011/549184
TORINO
ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA
C/o Casa delle Donne
Via Vanchigia, 3 - 10124 TORINO Tel. 011/8122519 - Fax 011/837479
TOLMEZZO (UDINE)
Sportello Antiviolenza - Associazione IOTUNOIVOI - Donne Insieme
Via Spalto 9/G - Tolmezzo - Tel. 0433/94094 - fax 0433/457654 - cell. 320/4242936 -
TRENTO
ASSOCIAZIONE LAICA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
Via S. Francesco d'Assisi, 10 - 38100 TRENTO
Tel. 0461/235008 - 233528 TRENTO vedi RIVA DEL GARDA
TRENTO
CENTRO ANTIVIOLENZA DI TRENTO
Via della Dogana, 1 - 38100 TRENTO
Tel. 0461/220048 - Fax 0461/223476 - 233528
TREVISO
TELEFONO ROSA
Via Canova, 44 - 31100 TREVISO Tel. 0422/53022
TRIESTE
GOAP Centro antiviolenza
Via S. Silvestro 3/5  - 34132 TRIESTE Tel./Fax 040/3478827
VARESE
ASSOCIAZIONE EOS
Centro ascolto donna
Via Staurenghi 24, 21100 Varese Tel. 0332/231271 fax 0332/496511
VENEZIA - MESTRE
ASSOCIAZIONE DONNE CON LE DONNE
C/o Centro Donna
Viale Garibaldi, 155/A - 30174 VENEZIA - MESTRE Tel. 041/5342991 - Fax 041/5342862
VENEZIA - MESTRE
CENTRO ANTIVIOLENZA c/o Centro Donna
Via Garibaldi, 155/A - 30174 VENEZIA-MESTRE Tel.041/5349215 - Fax 041/5342862
VERONA
TELEFONO ROSA di VERONA
Via Poiano, 26  - POIANO  (VR) Tel.045/550770 - Fax 045/8709847
VICENZA
DONNA CHIAMA DONNA
Via Torino, 11 - VICENZA Tel/Fax 0444/542377
Nei centri antiviolenza, fondati contro la violenza intra ed extrafamiliare, è possibile richiedere un aiuto di tipo legale o psicologico.

 

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Il decreto di legge sullo Stalking

el Regno Unito nel 1997 è stato adottato il “Protection from Harassment Act”, per affrontare in modo più mirato, della legislazione precedente, i comportamenti di molestia. L’atto prevede che “una persona non deve attuare una condotta che sa  o che dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un’altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni, penserebbe che la condotta dell’imputato corrisponde a molestia, ciò significa che il crimine è stato commesso. Occorre peraltro dimostrare che l’imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere ,che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima”, è inoltre necessario che gli atti di violenza siano ripetuti almeno due volte.
In Italia le condotte degli stalker sono considerate penalmente rilevanti, quando integrano la fattispecie prevista dall’art. 660 c.p., sul reato sessuale. In armonia con la cultura penalistica italiana, la molestia assillante non si ascrive all'interno di questo reato, ma si manifesta al massimo come semplice contravvenzione fino a comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è la violenza fisica).
Nelle legislazioni esaminate quindi non esiste accordo minimi circa la necessità della presenza di minacce esplicite da parte del molestatore per definire il reato. Prevale la tendenza al assumere come decisivo il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, con le ovvie difficoltà relative a discriminare i casi più lievi, da quelli che possono sconfinare con tentativi di corteggiamento, magari goffi e da parte di persone con scarse abilità sociali.
L'ispettore Maranò, in data 2/05/2007 ha segnalato che... "Oggi la nota positiva  che vi posso riferire consiste  nel fatto che  è stato predisposto uno  schema di disegno di legge  nel quale  tra le nuove fattispecie delittuose compare anche  l'art. 612 bis (Atti persecutori):'Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo da turbare  le sue normali condizioni di vita ovvero in modo da porlo in stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, od anche in modo da determinare  un giustificato timore  per la sicurezza personale  propria  o di persona a sè legata  da stabile legame affettivo, e punito a querela della persona offesa  con la reclusione fono a quattro anni ...' tali limiti edittali elevati comporterebbero l'adozione di misure cautelari prima impensabili".
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PREVENZIONE DELLO STALKING
Galeazzi afferma che, nel caso in cui la molestia avvenga all’interno del rapporto duale di coppia, una prima prevenzione può essere fatta osservando il partner nella fase di “amante perfetto”, i cui atteggiamenti ossessivi sono dominanti e possono di conseguenza indurre qualche sospetto: egli sta passando infatti, da una gelosia senza ragione a un bisogno eccessivo di controllo.
Da un punto di vista della persona che vive questo disagio individuale e/o di coppia, un percorso consigliato può essere quello di richiedere una consulenza psicologica, un percorso quindi che assume carattere di prevenzione contro lo sviluppo potenziale di un comportamento assillante.
Da un punto di vista collettivo, ancora pochi studi trattano del fenomeno dello stalking. Si crea quindi la necessita di ulteriori indagini e ricerche su tale tematica ed allo stesso tempo offerte di aiuto vere e proprie da servizi realizzati appositamente.
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STRATEGIE PER DIFENDERSI DALLO STALKING
Picozzi e Zappalà individuano 5 possibili strategie difensive:
fuga/evitamento: nel caso dell’aggressione è la miglior risposta, ma la sua probabilità di successo si riduce dipendentemente dall’età e dalla prestanza fisica dell’aggressore e della vittima; spesso avviene in un luogo isolato, senza via di scampo, a volte di fronte a più aggressori.
risposta verbale non confrontativa: la vittima si trova di fronte al molestatore e, con l’intento di dissuaderlo, cerca di suscitare empatia (“ti ascolto” o “ti capisco”), essendo sincera (“ho paura”) o negoziando, al fine di prendere tempo ed escogitare una strategia migliore. Spesso però lo stalker, troppo eccitato, non si interessa di queste frasi.
resistenza fisica non confrontativa: resistenze simulate (svenimenti, epilessia, mutismo) o del tutto involontarie e spontanee (pianto o in casi gravi perdita del controllo sfinterico). Queste tecniche possono offrire un’opportunità alla vittima.
risposta oppositiva verbale: si urla per attirare l’attenzione o ci si sfoga per la rabbia. Lo scopo è comunque lanciare nello stalker il messaggio di non essere disposti a sottomettersi.
resistenza oppositiva fisica: si colloca lungo un continuum che va da risposte moderate (divincolarsi) a risposte violente (colpi volontari su collo e genitali). In questo caso  bisogna che la vittima si aspetti una reazione a questa ancora più aggressiva.
sottomissione: spesso risultato della paura o della convinzione che così ci si possa salvare. E in generale lo è, soprattutto nella riduzione dei danni fisici.
Oltre alle reazioni immediate appena descritte, ci possono essere delle reazioni a lungo termine, tra cui quelle più frequenti risultano essere: il cambiamento dello stile di vita, (cambiando lavoro, abitazione, città, stato), la protezione di se stessi (cambiando numero di telefono, usando il cognome da nubile sul lavoro, seguendo corsi di autodifesa o acquistando un arma) e della propria casa (istallando apparecchi tecnologici o sistemi di allarme nei casi più gravi, mentre in quelli blandi cambiando la serratura della porta).
Una buona strategia sembra essere quella comunque di indurre lo stalker a  parlare di sé, facendo leva sul suo narcisismo; in tal modo la vittima, fino a quel momento oggettivizzata, si riappropria di una sua esistenza come persona.
Sembra inoltre che sia importante tenere un diario e registrare le telefonate in modo tale da avere dei dati tangibili da portare alle forze dell’ordine nel momento in cui si intende denunciare il persecutore. E' infatti vero che senza la presenza di comprovata molestia, le autorità non possono fare molto. (vedi riferimenti legislativi).
La strategia che sembra essere per il momento migliore rimane comunque l'indifferenza, sebbene lo stress sia tanto, così come il disagio ed il comprovato malessere. Lo stalker infatti si "alimenta" dei comportamenti di paura della vittima, ma anche di quelli reattivi, relativi alla rabbia che la persona porta dentro per la situazione che sta sopportando.
L'ispettore Maranò, in data 31/05/2007 ha segnalato che... "presso il Tribunale Ordinario di Milano, esiste un Pool di Magistrati e di operatori di Polizia Giudiziaria specializzati a cui le vittime possono trovare un solido appoggio, ovviamente  deposidando direttamente c/o gli Uffici ricettivi la denuncia del caso".
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COME UTILIZZARE GLI STRUMENTI LEGALI OLTRE LA LEGGE ANTISTALKING
Questi consigli forniti gentilmente dal Dott. Salvadori (V. Sovrintendente della Polizia di Stato) possono risultare dei suggerimenti utili alle vittime delle molestie assillanti.
1) Rivolgersi immediatamente all'ufficio denunce della questura o del commissariato della Polizia di Stato più vicino.
2) Esporre all'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato della ricezione della denuncia, in maniera chiara ed articolata,  la successione degli eventi ricordando che:
a) Se vi è stata aggressione fisica (ma anche solo verbale) che ha determinato lesioni e/o stato d'ansia, prima dell'esposizione della denuncia è necessario rivolgersi presso il pronto soccorso dell'ospedale più vicino, narrando i fatti accaduti. Facendo ciò il medico di turno sarà obbligato a stilare un referto medico il quale, oltre a costituire una vera e propria ricezione di notizia di reato, sarà la prova della veridicità dei fatti narrati nell'esposizione della querela.
b) Se vi sono state molestie telefoniche (anche telefonate mute) ricordarsi, qualche giorno prima della denuncia, di annotare possibilmente il giorno e l'ora in cui queste sono pervenute. Anche se ciò è molto fastidioso è necessario attivare il tasto di risposta e tenere in linea l'altra persona per qualche secondo (naturalmente senza instaurare una conversazione), dimodoché il sistema di registrazione dei tabulati telefonici entri in funzione e vi sia la certezza della registrazione della telefonata. Ciò è molto importante perché comunicando con esatezza all'ufficiale di polizia giudiziaria il momento in cui sono pervenute le telefonate si faciliterà l'indagine e i tabulati telefonici costituiranno la prova delle molestie subite. Ma non solo, la molestia telefonica (art. 660 c.p.), anche se ritenuta un "reato bagattellare", a volte è l'unico reato che riesce ad incardinare tutto il processo presso il tribunale ordinario e non presso l'ufficio del giudice di pace. Infatti è raro che comportamenti di stalking sfocino in aggressioni fisiche o altre condotte così gravi da permettere di incardinare il processo presso il tribunale ordinario.
c) Riportare in denuncia, con precisione ed in modo particolareggiato,  tutte le frasi offensive o minacciose ricevute, ricordando che le minacce di morte, specie se profferte impugnando armi (da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona -es.:un coltello da cucina non è classificato giuridicamente quale arma-) o oggetti atti ad offendere per i quali è vietato in maniera assoluta il porto se non per giustificato motivo (es.: un'accetta, a meno che non si provi il suo naturale ed imminente utilizzo; un coltello da cucina, a meno che non si stia tranciando un pollo), costituiscono minaccia grave ed incardinano il processo presso il tribunale ordinario. Per quanto riguarda le frasi offensive ricordarsi di citare i testimoni che hanno assistito all'evento (ciò è di particolare importanza ai fini della raccolta della prova).
d) Ricordarsi che obbligare qualcuno a fare qualche cosa che non vuole fare (esempio obbligarlo a fermarsi mentre in auto sta percorrendo una pubblica via e altre situazioni simili) integrano il reato, grave, di violenza privata. In situazioni del genere, se possibile, è bene richiedere sul posto l'intervento di una volante (113) che procederà a cristallizzare l'evento e comunque è sempre necessario citare i testimoni presenti ai fatti.
3) Riguardo ai comportamenti da tenere per difendersi dallo stalking, è necessario attenersi scrupolosamente a quelli elencati nel sito.
Dr. Giancarlo Salvadori, V. Sovrintendente della Polizia di Stato
(Settembre 2007)
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BIBLIOGRAFIA E LINK
Bibliografia in italiano
Angeli F. - Radice E., Rose al veleno. Storie d'amore e d'odio, Bompiani 2009
segnalato su Repubblica.it del 20-03-2009 vai alla notizia
Aramini M., Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici presente in G. Gulotta, S. Pezzati, “Sessualità, diritto, processo”, Giuffrè, 2002, pagg. 495-539
Carofiglio G., Ad occhi chiusi, Sellerio Editore, 2003
segnalato e recensito da Giancarlo Salvadori
Curci G. - Galeazzi G.M.- Secchi C., La sindrome delle molestie assillanti (stalking), Bollati Boringhieri, 2003
G. Dal Pozzo, Così fragile, così violento. Le donne raccontano la violenza maschile, Editori Riuniti, 2000
segnalato e recensito da Giancarlo Salvadori
Ghezzani N., Quando l'amore è una schiavitù, Franco Angeli 2006
segnalato da Emanuela, 12 marzo 2007
Mascia I. - Oddi G., Storie di ordinaria persecuzione, Edizioni magi, 2006
Modena Group On Stalking, Donne vittime di Stalking, Franco Angeli, 2005
Roth P., Zuckerman scatenato, Enaudi, 2005
segnalato e recensito da Giancarlo Salvadori
Bibliografia internazionale
Brewster, M. P., Stalking - Psychology, Risk Factors, Interventions, and Law, Hardcover Book, 2003
Mullen P. E. , M. Pathé, R. Purcell, Stalkers and their victims,Cambridge University Press, 2000
Link in italiano
http://sopsi.archicoop.it/italiano/rivista/2001/vol7-4/galeazzi.htm
http://stalking.medlegmo.unimo.it/
Link internazionali
http://www.stalkingbehavior.com/
http://www.antistalking.com/
http://www.humec.cornell.edu/stalking/
http://www.nycagainstrape.org/survivors_factsheet_series_10.html
Hai altri riferimenti bibliografici sul fenomeno dello Stalking?
DISEGNO DI LEGGE APPROVATO SULLO STALKING
Disegno di legge recante: “Misure contro gli atti persecutori”
Articolo 1
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 612, è inserito il seguente:
«Articolo 612-bis. – (Atti persecutori). –
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un
fondato timore per l’incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di
vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o
divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore
ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi
previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro
delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.»;
b) al primo comma dell’articolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«4-bis) da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti
persecutori ai sensi dell’articolo 612-bis».
Articolo 2
L'ammonimento del questore:
come richiederlo
(Ammonimento)
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice
penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di
ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene
fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il
provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo
processo verbale. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di
armi e munizioni.
3. Quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, per il
delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale si procede d’ufficio.
Articolo 3
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le
seguenti: « atti persecutori, »;
b) dopo l’articolo 282-bis, sono inseriti i seguenti:
«Articolo 282-ter. – (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa).
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive
all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla
persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla
persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere
all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da
prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o
comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata
da tali luoghi ovvero da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi
mezzo, con le persone di cui al comma 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per
motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative
modalità e può imporre limitazioni.
«Articolo 282-quater. – (Obblighi di comunicazione).
I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di
pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in
materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi
socio-assistenziali del territorio»;
c) al comma 1-bis dell’articolo 392, le parole: «e 609-octies», sono sostituite dalle
seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
d) al comma 5-bis dell’articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano
minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando
le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti:
«l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;
e) al comma 4-ter dell’articolo 498, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti:
«ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
Articolo 4
(Modifiche al codice civile)
1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
Articolo 5
(Clausola di invarianza)
1. Dall’esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Articolo 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Decreto legge sugli atti persecutori
 
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Procedibilità d'ufficio

La
Elenco dei più comuni reati che, connessi con l’art. 612 bis c.p., comportano la procedibilità d’ufficio
 
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Bibliografia e link

Bibliografia in italiano
Angeli F. - Radice E., Rose al veleno. Storie d'amore e d'odio, Bompiani 2009
segnalato su Repubblica.it del 20-03-2009 vai alla notizia
Aramini M., Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici presente in G. Gulotta, S. Pezzati, “Sessualità, diritto, processo”, Giuffrè, 2002, pagg. 495-539
Carofiglio G., Ad occhi chiusi, Sellerio Editore, 2003
segnalato e recensito da Giancarlo Salvadori
Curci G. - Galeazzi G.M.- Secchi C., La sindrome delle molestie assillanti (stalking), Bollati Boringhieri, 2003
G. Dal Pozzo, Così fragile, così violento. Le donne raccontano la violenza maschile, Editori Riuniti, 2000
segnalato e recensito da Giancarlo Salvadori
Ghezzani N., Quando l'amore è una schiavitù, Franco Angeli 2006
segnalato da Emanuela, 12 marzo 2007
Mascia I. - Oddi G., Storie di ordinaria persecuzione, Edizioni magi, 2006
Modena Group On Stalking, Donne vittime di Stalking, Franco Angeli, 2005
Roth P., Zuckerman scatenato, Enaudi, 2005
segnalato e recensito da Giancarlo Salvadori
 Riferimenti bibliografici, riviste, siti internet in cui reperire informazioni sul fenomeno dello Stalking.
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...E'tipico dell'amore rendere inesistenti le persone amate, e obbligare le persone che le amano a dimostrare continuamente che esistono.
Perchè quando uno si innamora non è mica tanto convinto che quello che gli sta succedendo sia vero.
Gli innamorati sospettano della realtà, tengono gli occhi sempre aperti: è per questo che dormono pochissimo.
Quando ricevono la telefonata che aspettano da ore praticamente parlano coi fantasmi.
Se vi capita, come a me adesso, di ricominciare a respirare normalmente quando sentite la voce del fantasma, cominciate a preoccuparvi.

D. De Silva in "non avevo capito niente", Einaudi, 2007
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